Collegio docenti
Composizione del collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal dirigente e da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.
Funzioni del collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative;
in particolare per quanto attiene a:
a. l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d’istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
b. la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
c. l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;d. le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;e. la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e
monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.